Depurazione, rimborsi e Quota Vincolata
Nel 2008 la Corte Costituzionale ha emesso una Sentenza, la n. 335 del 10/10/2008, che ha dettato nuove regole nel settore delle tariffe relative al servizio di depurazione. Prima della Sentenza la quota tariffaria per il servizio di depurazione veniva corrisposta, per legge, da tutti i clienti intestatari di un contratto di fornitura, indipendentemente dal fatto che la loro utenza fosse collegata o meno ad un impianto di depurazione.
La Sentenza 335/08 stabilisce che la tariffa di depurazione rappresenta il corrispettivo per il servizio di depurazione e va, pertanto, pagata solo da chi effettivamente usufruisce del servizio.
Conseguentemente dalla data della Sentenza, gli utenti non allacciati ad un impianto di depurazione sono esenti dal pagamento della quota tariffaria per tale servizio e hanno diritto alla restituzione di quanto corrisposto nei cinque anni precedenti la Sentenza (Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 102 del 30/09/2009, pubblicato l' 08.02.2010 sulla G.U. n° 31).
Successivamente, in data 01/03/2009 è entrata in vigore la Legge n. 13/2009 che, all'art. 8 sexies, introduce, da quel momento e per il futuro, una nuova tariffa per "gli allacciabili alla depurazione", cosiddetta Quota Vincolata.
Secondo tale norma, a tutti quegli utenti che risiedono in zone dove sono in corso progettazioni o lavori di completamento delle opere necessarie alla costruzione o all'ampliamento di un depuratore va addebitata la relativa quota di costo, in quanto destinata alla costruzione del depuratore.
L'importo della quota è stato determinato dall'Autorità di Ambito (AATO2 Marche-Centro) sulla base, appunto, dei lavori previsti ed effettuati.
Viva Servizi, nel rispetto della Sentenza e delle successive leggi di attuazione, ha avviato l'attività di rimborso agli aventi diritto (D.M. n°102 del 30/09/2009) e allo stesso modo, ha cominciato a fatturare la quota vincolata di competenza (Legge 13/2009).